Offesa in bacheca Facebook? E’ diffamazione aggravata
09/03/2022
Avv. Gerlando Di Francesco
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Basta nascondersi dietro la tastiera del proprio pc, tablet o telefonino per postare messaggi offensivi su Facebook. L’assenza di feedback emotivo da parte di chi posta offese pubblicizzandole e diffondendole, anche per scherzo, non trova giustificazione e viene punita duramente oltre a dar diritto alla vittima di ottenere un importante risarcimento dei danni.

Ma quale il reato integrato per chi offende su facebook?
La condotta di chi posta messaggi offensivi sulla bacheca Facebook nei confronti di una persona individuata e/o individuabile da un certo numero di persone, integra, come precisato anche recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, il reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 comma III c.p.. per cui è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro.
In merito alla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione Facebook oramai non vi è dubbio alcuno con la conseguenza che il messaggio offensivo sarà certamente in grado di raggiungere un numero indeterminato ma apprezzabile di persone ledendo in modo grave la reputazione della vittima.
Peraltro la Corte di Cassazione ha già ritenuto sussistente il reato di diffamazione aggravata anche quando il messaggio offensivo viene trasmesso via fax e attraverso la posta elettronica inviata a più destinatari.

Ma quando accade, come tutelare i propri diritti?
E’ molto importante salvaguardare la propria reputazione anche sul web, che non può essere considerata una zona franca dalla legalità.

Ecco 5 consigli pratici, per validamente dar corso alla tutela in ambito civile e penale, nel caso in cui si rimanesse vittima di diffamazione aggravata:
1) raccogliere immediatamente la prova (prima che vengano cancellate) delle offese con metodo e valore legale (occorre la marcatura temporale dei reperti);
2) raccogliere più informazioni ed elementi possibili sul soggetto che ha posto in essere la diffamazione (così da consentire l’esatta individuazione dell’autore dell’offesa) compreso il suo I.D.;
3) individuare i nominativi dei testimoni che hanno letto i post offensivi;
4) segnalare i post offensivi a Facebook ai fini della loro rimozione, ma solo dopo aver svolto l’attività di cui ai tre punti precedenti;
5) sporgere querela personalmente o a mezzo avvocato alle competenti autorità Procura della Repubblica, Polizia Postale, Carabinieri entro tre mesi dal giorno in cui si è avuto notizia della diffamazione.

La vittima ha diritto al risarcimento dei danni?
Nell’ambito del procedimento penale instauratosi la vittima potrà, tramite il proprio avvocato, costituirsi parte civile per ottenere, all’esito del giudizio, oltre alla condanna penale dell’autore delle offese anche il risarcimento dei danni per la lesione dei suoi diritti e valori costituzionalmente garantiti quali sono la reputazione, l’onore e il decoro